Nella nostra regione Veneto la struttura Federale Regionale è così composta.
Delegato Regionale: LONARDI ADRIANO i cui compiti sono definiti dall’art. 25 dello Statuto Federale:
- rappresenta la FITAV nel territorio di competenza;
- amministra secondo specifiche disposizioni del C.F., i fondi di spettanza e quelli comunque reperiti a qualsiasi titolo;
- ha la rappresentanza federale negli Organi regionali previsti dalla vigente legislazione e da normative del CONI;
- promuove ed attua iniziative a livello regionale per il perseguimento dei fini istituzionali;
- coordina l’attività dei delegati provinciali, presenti nella regione;
- predispone programmi di attività per ogni disciplina praticata nella regione, in cooperazione con i delegati provinciali;
- controlla l’esecuzione dei relativi programmi;
- applica e fa applicare le norme e le direttive emanate dagli organi nazionali federali;
- segnala al C.F. i nominativi per la nomina dei delegati provinciali;
- propone al C.F. i componenti la commissione tecnica regionale settore giovanile;
- promuove e cura i rapporti con le amministrazioni pubbliche e con ogni altro organismo competente in materia sportiva;
- assolve agli altri compiti previsti dallo statuto e dai regolamenti federali.
Il Delegato Regionale si occupa di redigere e far rispettare i programmi delle varie gare organizzate dallo stesso e a tal fine, oltre alla collaborazione dei Delegati Provinciali, si avvale anche dell’operato dei Responsabile Regionali di specialità.
Al Delegato Regionale a volte viene demandato l’incarico di organizzare, in collaborazione con le Società, delle gare internazionali denominate “ World Cup “. Queste gare, che riguardano le discipline olimpiche, si svolgono quasi con cadenza annuale. Inoltre il Delegato Regionale viene anche coinvolto in gestioni di gare nazionali promosse da Aziende del settore quali il Clever day, il Fiocchi Day, ecc.
Oltre alle attività precedentemente descritte il Delegato Regionale interagisce con il CONI Regionale per quanto concerne la distribuzione di Contributi monetari legati alle manifestazioni promosse in Regione ed a Premi, sempre in denaro, e legati ai risultati ottenuti dalle Società o dai Tiratori sia a livello internazionale che Nazionale.
Il Delegato Regionale è responsabile della gestione e pubblicazione del sito www.fitavveneto.it e rimane sempre a disposizione di Società o Tiratori che desiderino avere informazioni o consigli su come programmare e gestire gare o solo praticare il Tiro a Volo di qualsiasi specialità e grandezza od informazioni in generale anche a mezzo e-mail direttamente dal sito alla voce contattaci.
Da questo anno alla figura del Delegato Regionale è stata affiancata la figura della Vice Delegata Regionale posizione attualmente ricoperta da BORGHI GIOVANNA.
In Veneto ci sono sette Delegati Provinciali, uno per provincia (vedi Struttura provinciale), che come definito dallo Statuto Federale ognuno:
- esercita le attribuzioni previste dal presente statuto;
- ha la rappresentanza federale negli organi provinciali previsti dalla vigente legislazione e da normative del CONI;
- applica e fa applicare le norme e le direttive emanate dagli organi nazionali e regionali;
- promuove ed attua le iniziative per il perseguimento dei fini istituzionali nell’ambito degli indirizzi predisposti dal delegato regionale:
- assolve ai compiti che gli sono impartiti dal C.F. e dal delegato regionale.
Cooperano con il Delegato Regionale nella procedura di approvazione dei programmi di tutte le gare organizzate dalle Società, vigilano sullo svolgimento delle stesse e provvedono alla raccolta dei risultati di tutte le gare disputate.
Il Commissario Arbitri Regionale (CAR) GENTILI MASSIMO ha la responsabilità dell’andamento dell’attività nella Regione di competenza e risponde del suo operato nei confronti della Commissione Arbitri Nazionale (CAN) e del Delegato Regionale. I compiti, come dettato dal Regolamento del Settore Organico, sono:
- alle convocazioni degli ufficiali di gara per le gare federali e per quelle richieste dalle Società che
- si disputano nella propria regione;
- al controllo tecnico e alla valutazione degli Ufficiali di gara impiegati o che operano nella Regione, anche mediante la collaborazione di Ufficiali di gara internazionali e nazionali;
- a concedere agli ufficiali di gara regionali e provinciali, che ne facciano motivata richiesta, una sospensiva dall’attività arbitrale non superiore ad una stagione sportiva. Di tale provvedimento deve essere data comunicazione alla CAN ed all’organo regionale competente;
- richiedere, ove sussiste giustificato motivo, tramite la CAN, che un Ufficiale di gara Regionale o Provinciale debba sottoporsi a visita medica di controllo al fine di esibire un certificato di buona salute ed uno dal quale risulti la capacità visiva;
- a trasmettere entro il 15 novembre di ciascun anno alla CAN ed all’organo regionale competente una relazione dalla quale risultino:
a) considerazioni di carattere generale sulle gare e sui Campionati amministrati, con riferimento alle prestazioni degli Ufficiali di gara impiegati;
b) il numero delle gare per le quali sono state disposte le designazioni;
c) il numero degli ufficiali di gara impiegati e l’organico a disposizione;
d) proposte per l’assegnazione di eventuali riconoscimenti;
e) aggiornamento dell’Albo degli ufficiali di gara, con valutazioni e note;
f) le proposte di revoca o sospensione dall’incarico di Ufficiale di gara, nell’ambito della propria competenza territoriale.
Durante la stagione sportiva, la CAN ed i CAR , possono sospendere per periodo minimo di due mesi e massimo di 6 mesi dall’attività arbitrale gli ufficiali di gara che abbiano commesso, nell’esercizio delle loro funzioni, gravi inadempienze regolamentari o non abbiano svolto le proprie funzioni in maniera adeguata. Di quanto sopra deve essere data motivata comunicazione all’interessato. Per quanto concerne inadempienze comportamentali da parte degli ufficiali di Gara, la C.A.N. ed i C.A.R. dovranno darne comunicazione al Procuratore Federale, il quale, se ritenuto necessario, potrà aprire un provvedimento disciplinare innanzi alla Commissione di Giustizia e Disciplina.
Gli ufficiali di gara i cui compiti sono descritti nel Regolamento del Settore Organico:
- partecipa alle manifestazioni per assicurarne la regolarità senza vincolo di subordinazione;
- è iscritto nell’albo nazionale ufficiali di gara;
- è vincolato ad osservare le disposizioni impartite dal CIO, dal CONI, dalla FITAV e, se non contrastanti, dalle federazioni internazionali alle quali la stessa FITAV è affiliata;
- è tenuto ad osservare il principio di terzietà e deve assolvere le sue funzioni con lealtà, imparzialità ed indipendenza di giudizio.
L’attività del Giudice Sportivo Territoriale (GST): MIGLIORANZA PAOLO è definita dal Regolamento di Giustizia:
- Il Giudice Unico regionale è nominato da Consiglio Federale. Dura in carica 4 Quattro) anni e, comunque, sino alla nomina del successore. Il mandato è indipendente dalla permanenza in carica del Consiglio federale che ha effettuato la designazione. La nomina è rinnovabile.
- Per poter assumere la carica di Giudice Unico Regionale è necessario possedere i requisiti prescritti dall’art. 21 dello Statuto Federale.
- Non è richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza ma si richiede, comunque, una adeguata conoscenza delle questioni tecniche su cui il Giudice Unico Regionale può essere chiamato a giudicare.
- Il Giudice Unico Regionale giudica, in condizioni di autonomia, terzietà e imparzialità, nei procedimenti instaurati a seguito di infrazioni meramente tecniche commesse durante o in occasione di manifestazioni sportive disputate nel territorio regionale di competenza.
- Esso giudica sui reclami scritti presentati ai sensi delle norme dei Regolamenti tecnici di tiro o su referti di Ufficiali di gara.
- Esaminati gli atti di causa, espletate le attività istruttorie necessarie, il Giudice Unico Regionale emette la propria decisione che dovrà essere notificata alle parti interessate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimanto, e comunicata, per raccomandata, al Delegato Regionale, al Delegato Provinciale, al Commissario Arbitri Regionale ed alla Società ospitante.
- Le sanzioni irrogabili dal Giudice Unico Regionale sono:
a) L’escusione dalla classifica di gara, con conseguente modifica della stessa.
b) La revoca del titolo acquisito in virtù dell’accertata infrazione tecnica.
- Qualora lo stesso Giudice rilevi, all’esito dell’attività istruttoria, che l’infrazione contestata ha rilevanza disciplinare, dovrà immediatamente trasmettere gli atti al Procuratore Federale.
- Le decisioni assunte dal Giudice Unico Regionale sono appellabili innanzi alla Commissione d’Appello, nei termini e con le modalità di cui ai precedenti art 35 e 36.
- Le decisioni assunte dal giudice unico regionale sono appellabili ma sono provvisoriamente esecutive.
Specificatamente per i giovani tiratori opera la Commissione Tecnica Settore Giovanile (CTSG) presieduta da BORGHI GIOVANNA i cui compiti sono descritti ogni anno dalla Normativa del Settore Giovanile e si possono così riepilogare:
a) impartisce alle Associazioni Sportive, previa approvazione del Comitato Regionale ed in collaborazione con i Delegati Provinciali della propria giurisdizione, gli indirizzi per la corretta gestione dell’attività giovanile;
b) In collaborazione con i Delegati Provinciali, sottopone all’attenzione del Delegato Regionale le iniziative necessarie per la promozione dell’attività del tiro a volo nei confronti del mondo scolastico;
c) coordina l’attività regionale ed emana, previa approvazione del Delegato Regionale, il calendario dell’attività giovanile ed il relativo regolamento che dovrà essere portato a conoscenza delle Associazioni Sportive a cura del Delegato Regionale medesimo;
d) presenta all’approvazione del Delegato Regionale le iniziative indirizzate all’attività giovanile, utilizzando le risorse che verranno messe a disposizione a tal fine, mediante la predisposizione di un bilancio di previsione per voce di spesa corredato da relazione esplicativa;
e) verifica che le società della regione svolgano effettiva attività e riferisce in tal senso al Delegato Regionale;
Il Delegato Regionale, con riferimento all’attività del Settore Giovanile, ha le seguenti competenze:
a) è responsabile dell’attività giovanile nella regione;
b) amministra i fondi messi a disposizione dalla F.I.T.A.V., avendo cura che gli stessi vengano utilizzati secondo le direttive emanate dal Consiglio Federale, dandone dettagliato resoconto entro il 30 ottobre di ogni anno;
c) emana le direttive che la “Commissione Tecnica Regionale del Settore Giovanile” dovrà tenere presenti nel programmare l’attività regionale;
d) verifica l’attività della Commissione Tecnica Regionale del Settore Giovanile, anche attraverso i Delegati Provinciali, e propone al Consiglio Federale, anche nel corso della stagione sportiva, la sostituzione, con provvedimento motivato, dei membri che dovessero risultare non idonei allo scopo;
e) invia ogni anno, entro i termini richiesti, al Settore Giovanile della F.I.T.A.V. la relazione sull’attività regionale;
f) risponde al Consiglio Federale dell’attività della Commissione Tecnica Regionale;
Le Società TAV possono svolgere attività del Settore Giovanile se nell’organico sia inserito almeno un Istruttore o/e Allenatore o/e Formatore federale. Ogni Istruttore o Allenatore o Formatore può collaborare con non più di due Società. Gli Istruttori o Allenatori o Formatori che non effettuano attività nell’anno in corso non possono essere ammessi a partecipare ad eventuali corsi di aggiornamento organizzati dalla F.I.T.A.V.
Nel Veneto sono presenti n° 18 Società tutte ASD distribuite su tutto il territorio. La Società Sportiva che chiede l’affiliazione si obbliga, anche per i propri tesserati:
- ad osservare lo statuto ed i regolamenti della FITAV nonché ogni altra disposizione degli organi federali;
- ad impegnarsi, in particolare, a collaborare nella prevenzione e nella repressione dell’uso di sostanze e metodi dopanti, adeguandosi alla regolamentazione relativa;
- ad impegnarsi, inoltre, a porre a disposizione della federazione gli atleti selezionati per far parte della rappresentativa nazionale italiana;
- ad accettare la giustizia sportiva così come disciplinata dall’ordinamento sportivo, nonché accettare le clausole per l’arbitrato libero o irrituale, ossia tale da concludersi con decisione cui non può darsi esecuzione ai sensi dell’articolo 825 del codice di procedura civile, inserite nel regolamento di giustizia della federazione.